Art. 25
Adozione del parere o della raccomandazione
In vigore dal 6 set 2018
Adozione del parere o della raccomandazione
1. L'istanza si adopera per raggiungere un consenso sulla determinazione dell'esistenza di una irregolarità finanziaria e sulle motivazioni sulle quali si basa il parere o la raccomandazione.
2. In assenza di consenso, la questione è sottoposta a una votazione in cui:
a)
il presidente dispone di un voto;
b)
i due membri permanenti rappresentanti la Commissione dispongono insieme di un voto;
c)
il membro che rappresenta l'autorità che ha sottoposto il caso dispone di un voto;
d)
i tre membri supplementari dispongono ciascuno di un voto.
In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis all'adozione delle raccomandazioni. Il consenso o il voto interessa in particolare il carattere sistemico di un'irregolarità finanziaria.
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