Art. 25 · Adozione del parere o della raccomandazione

Art. 25

Adozione del parere o della raccomandazione

In vigore dal 6 set 2018
Adozione del parere o della raccomandazione 1.   L'istanza si adopera per raggiungere un consenso sulla determinazione dell'esistenza di una irregolarità finanziaria e sulle motivazioni sulle quali si basa il parere o la raccomandazione. 2.   In assenza di consenso, la questione è sottoposta a una votazione in cui: a) il presidente dispone di un voto; b) i due membri permanenti rappresentanti la Commissione dispongono insieme di un voto; c) il membro che rappresenta l'autorità che ha sottoposto il caso dispone di un voto; d) i tre membri supplementari dispongono ciascuno di un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis all'adozione delle raccomandazioni. Il consenso o il voto interessa in particolare il carattere sistemico di un'irregolarità finanziaria.
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