Art. 16 · Termini applicabili alla risoluzione di un caso

Art. 16

Termini applicabili alla risoluzione di un caso

In vigore dal 6 set 2018
Termini applicabili alla risoluzione di un caso 1.   Una volta che il segretariato ha verificato il fascicolo e istruito il caso conformemente alle disposizioni applicabili di cui all', lo trasmette al presidente e ai membri dell'istanza. Il presidente prende atto dell'istruzione del caso dopo aver richiesto, se opportuno, misure di verifica o d'indagine complementari. 2.   La durata del procedimento, che inizia con la constatazione del presidente dell'istruzione del caso e si conclude con la comunicazione di un parere all'autorità che ha sottoposto la questione e, se del caso, di una raccomandazione, non supera, in linea di principio, i tre mesi. Tale durata può essere prorogata dal presidente, in particolare per garantire il rispetto del diritto dell'operatore economico di essere ascoltato.
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