Art. 13 · Diritto dell'operatore economico di essere ascoltato

Art. 13

Diritto dell'operatore economico di essere ascoltato

In vigore dal 6 set 2018
Diritto dell'operatore economico di essere ascoltato 1.   A meno che motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un'indagine o di procedimenti giudiziari nazionali, l'operatore economico ha il diritto di presentare osservazioni conformemente all'articolo 143, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 2.   All'operatore economico viene trasmessa una lettera di comunicazione dei fatti e della loro qualificazione giuridica preliminare nella quale l'istanza tiene conto esclusivamente degli elementi di cui l'operatore economico ha potuto prendere conoscenza, fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. In linea di principio, tale trasmissione è effettuata mediante posta elettronica. 3.   L'operatore economico presenta le sue osservazioni al segretariato, per iscritto e in formato elettronico, al seguente indirizzo: panel-secretariat-BUDG@ec.europa.eu o all'indirizzo di posta elettronica che gli è stato comunicato nella lettera di trasmissione, con gli eventuali allegati, sotto forma di documento elettronico standard creato con un comune programma informatico. 4.   Le osservazioni scritte non superano le dieci pagine, esclusi gli allegati, ad eccezione di casi debitamente giustificati dalla complessità in diritto o in fatto. 5.   Di norma, è accordato all'operatore economico un termine di tre settimane per la presentazione delle osservazioni. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione dei fatti e della loro qualificazione giuridica preliminare. Se l'operatore economico ha accettato contrattualmente di comunicare con l'ordinatore responsabile per via elettronica, la notifica avviene tramite invio della lettera con mezzi elettronici. 6.   Eccezionalmente, su richiesta motivata dell'operatore economico, il termine può essere prorogato per un periodo non superiore alla metà di quello inizialmente concesso. 7.   Alla scadenza del termine previsto e in mancanza di richiesta di proroga debitamente motivata o alla scadenza del periodo di proroga, la procedura in contraddittorio è conclusa. 8.   Se il presidente constata che l'operatore economico non ha presentato osservazioni entro il termine assegnatogli, il procedimento prosegue e il presidente convoca l'istanza al fine di adottare la raccomandazione.
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