Art. 2 · Certificato fitosanitario

Art. 2

Certificato fitosanitario

In vigore dal 21 ago 2018
Certificato fitosanitario 1.   Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato negli Stati Uniti d'America in conformità all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2000/29/CE, attestante l'indennità da organismi nocivi sulla base di un'ispezione. 2.   Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazioni supplementari», i seguenti elementi: a) la dicitura «In conformità alle prescrizioni dell'Unione europea, stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione»; b) il numero o i numeri di fascio corrispondenti a ogni specifico fascio che viene esportato; c) il nome dell'impianto o degli impianti autorizzati negli Stati Uniti d'America.
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