Art. 2
Certificato fitosanitario
In vigore dal 21 ago 2018
Certificato fitosanitario
1. Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato negli Stati Uniti d'America in conformità all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2000/29/CE, attestante l'indennità da organismi nocivi sulla base di un'ispezione.
2. Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazioni supplementari», i seguenti elementi:
a)
la dicitura «In conformità alle prescrizioni dell'Unione europea, stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione»;
b)
il numero o i numeri di fascio corrispondenti a ogni specifico fascio che viene esportato;
c)
il nome dell'impianto o degli impianti autorizzati negli Stati Uniti d'America.
Storico versioni
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