Art. 9 · Misure supplementari temporanee qualora sia confermata la presenza di casi di HPAI in volatili selvatici

Art. 9

Misure supplementari temporanee qualora sia confermata la presenza di casi di HPAI in volatili selvatici

In vigore dal 10 ago 2018
Misure supplementari temporanee qualora sia confermata la presenza di casi di HPAI in volatili selvatici 1.   Qualora la presenza di virus dell'HPAI sia confermata in campioni prelevati da uno o più volatili selvatici o dalle loro feci e se è stato individuato un rischio maggiore di introduzione di virus in aziende o un rischio potenziale per la salute pubblica, gli Stati membri adottano misure supplementari temporanee in prossimità del luogo dell'individuazione, tra le quali: a) attuazione delle misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate in conformità all'; b) sorveglianza rafforzata dei volatili selvatici in conformità all'; c) se necessario, indagini epidemiologiche e visite delle aziende, comprendenti se opportuno campionamento e test di ricerca dell'HPAI; d) l'introduzione e il rafforzamento di sistemi di individuazione precoce a norma dell'. 2.   Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di alcune delle misure di cui al paragrafo 1 se l'autorità competente ritiene che il rischio di introduzione dei virus dell'HPAI sia trascurabile per talune parti del territorio o determinati tipi di aziende.
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