Art. 6 · Sensibilizzazione

Art. 6

Sensibilizzazione

In vigore dal 10 ago 2018
Sensibilizzazione Gli Stati membri assicurano che siano in atto le misure necessarie per sensibilizzare i portatori di interessi del settore avicolo, tra cui le piccole aziende avicole, ai rischi di introduzione di virus dell'HPAI nelle aziende, e per fornire loro le informazioni più adeguate sulle misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate previste all', in particolare le misure da attuare nelle zone ad alto rischio, attraverso i mezzi più idonei per portare tali informazioni alla loro attenzione. Gli Stati membri sensibilizzano inoltre i gruppi partecipanti a varie attività riguardanti la fauna selvatica, tra cui ornitologi, bird-watchers e cacciatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2018:1136:oj#art-6