Art. 5 · Mantenimento e riesame delle misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate applicate nelle zone ad alto rischio

Art. 5

Mantenimento e riesame delle misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate applicate nelle zone ad alto rischio

In vigore dal 10 ago 2018
Mantenimento e riesame delle misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate applicate nelle zone ad alto rischio 1.   Gli Stati membri mantengono in vigore le misure applicate a norma dell', paragrafo 4, nelle zone ad alto rischio per tutto il periodo nel quale nei loro territori persiste un rischio elevato di introduzione e diffusione di virus dell'HPAI. 2.   Gli Stati membri riesaminano periodicamente le misure da essi adottate a norma dell', paragrafo 4, al fine di adeguarle e adattarle alla situazione epidemiologica prevalente, in particolare in riferimento ai rischi rappresentati dai volatili selvatici. 3.   Gli Stati membri basano il riesame di cui al paragrafo 2 sulla valutazione dei fattori seguenti: a) l'evoluzione della situazione della malattia nei volatili selvatici, la curva epidemiologica, ossia il numero di nuove infezioni per unità di tempo, la mappatura delle rilevazioni positive e negative e la dinamica dell'infezione; b) la presenza di specie di volatili selvatici migratori e sedentari, in particolare delle specie individuate come bersaglio per la sorveglianza dell'influenza aviaria; c) il verificarsi di focolai di HPAI nel pollame e in altri volatili in cattività, in particolare in seguito all'introduzione primaria di virus provenienti da volatili selvatici; d) l'individuazione di HPAI nel pollame, in altri volatili in cattività e in volatili selvatici durante la sorveglianza continua; e) il sottotipo o i sottotipi di virus dell'HPAI, l'evoluzione del virus e la potenziale rilevanza per la salute umana; f) la situazione epidemiologica dell'HPAI nei volatili selvatici, nel pollame e in altri volatili in cattività nei territori degli Stati membri e dei paesi terzi vicini, e le valutazioni del rischio effettuate dall'EFSA e da organismi nazionali e internazionali di valutazione del rischio; g) il livello di attuazione e di efficienza delle misure previste dalla presente decisione.
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