Art. 4
Misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate
In vigore dal 10 ago 2018
Misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate
1. Gli Stati membri monitorano costantemente la situazione epidemiologica specifica nei propri territori, tenendo presenti anche le minacce costituite dall'individuazione dell'HPAI nel pollame, in altri volatili in cattività e nei volatili selvatici in altri Stati membri e nei paesi terzi vicini, come anche le valutazioni del rischio di cui all', paragrafo 1, lettera c).
2. Gli Stati membri adottano misure idonee e fattibili nelle zone ad alto rischio al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus dell'HPAI dai volatili selvatici al pollame.
3. Le misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate sono rivolte a prevenire il contatto diretto o indiretto dei volatili selvatici, in particolare degli uccelli acquatici migratori, con il pollame, in particolare anatre ed oche.
4. In funzione della valutazione della situazione epidemiologica di cui al paragrafo 1, gli Stati membri vietano le seguenti attività nelle zone ad alto rischio:
a)
la detenzione di anatre ed oche insieme ad altre specie di pollame, salvo se:
i)
il rischio di introduzione del virus è ritenuto insignificante a causa delle caratteristiche dell'azienda e delle misure di riduzione del rischio in atto che sono considerate sufficienti dall'autorità competente; oppure
ii)
specie di pollame diverse da anatre ed oche sono utilizzate come sentinelle in conformità alle disposizioni dell'autorità competente;
b)
l'allevamento di pollame all'aria aperta, salvo se:
i)
il pollame è protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti, tetti, tessuti orizzontali o altri mezzi atti a impedire il contatto; oppure
ii)
il pollame è alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che ostacola in modo sufficiente l'accesso di volatili selvatici e impedisce quindi che abbiano contatti con il mangime o l'acqua destinati al pollame;
c)
l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame; salvo se necessari per motivi di benessere degli animali nel caso di determinati tipi di pollame purché adeguatamente protetti dall'accesso di volatili selvatici;
d)
l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici; salvo se l'acqua è sottoposta a un trattamento che garantisce l'inattivazione dei virus dell'influenza aviaria;
e)
la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali; salvo se tali eventi sono organizzati e gestiti in maniera da ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus da volatili eventualmente infetti ad altri uccelli;
f)
l'utilizzo di uccelli da richiamo degli ordini Anseriformes e Charadriiformes; salvo se utilizzati nel quadro di un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria condotto in conformità all' della direttiva 2005/94/CE, di progetti di ricerca, studi ornitologici o altre attività consentite dall'autorità competente;
g)
il rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna; salvo se autorizzato dalle autorità competenti a condizione che:
i)
tali attività siano separate dalle altre aziende; e
ii)
il pollame destinato al ripopolamento sia stato sottoposto a test virologici per la ricerca dell'influenza aviaria ai sensi del capitolo IV, punto 4, lettera a), del manuale diagnostico per l'influenza aviaria figurante nell'allegato della decisione 2006/437/CE (6) della Commissione, con esito negativo, in base a campioni prelevati da ogni unità produttiva a meno di 48 ore dal rilascio del pollame.
5. In base al riesame regolare delle misure in conformità all', gli Stati membri possono estendere o limitare l'ambito e il periodo di applicazione delle misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate di cui al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri incoraggiano il settore avicolo a sostenere attività di formazione riguardanti le misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate dedicate ai titolari di aziende avicole, a sviluppare piani di biosicurezza specifici per ciascuna azienda e a monitorare l'applicazione delle misure di biosicurezza.
Storico versioni
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