Art. 9

Art. 9

In vigore dal 31 lug 2018
Gli aiuti individuali concessi nell'ambito del regime di cui all', che all'epoca della concessione soddisfacevano le condizioni previste da un regolamento adottato a norma dell' del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualsiasi altro regime di aiuti autorizzato, sono compatibili con il mercato interno fino alle intensità massime di aiuto applicabili a quel tipo di aiuto.
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