Art. 4
In vigore dal 31 lug 2018
Le misure di esenzione dal CSPE cui la Francia ha dato esecuzione, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, a favore degli autoconsumatori di energia elettrica, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8, costituiscono un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, nei casi diversi da quelli di cui agli della presente decisione, a condizione che tali misure siano state destinate al finanziamento del sostegno a favore delle energie rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento, della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali e a condizione che non abbiano superato gli importi di riduzione del CSPE consentiti dal piano di adeguamento.
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