Art. 1
In vigore dal 30 lug 2018
La decisione (PESC) 2016/610 è così modificata:
a)
all', paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
consulenza strategica al gabinetto del presidente, al ministero della difesa, allo Stato maggiore e alle forze armate e consulenza sulla cooperazione civile-militare, anche al ministero dell'interno e alla gendarmeria;»;
b)
all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM RCA per il periodo fino al 19 settembre 2018 è pari a 18 180 000 EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 15 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 60 % per l'impegno e al 15 % per il pagamento.
3. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM RCA per il periodo dal 20 settembre 2018 al 19 settembre 2020 è pari a 25 439 596 EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari allo 0 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 30 % per l'impegno e allo 0 % per il pagamento.»;
c)
all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'EUTM RCA cessa di produrre effetti il 19 settembre 2020.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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