Art. 6 · Gestione e aggiornamento delle norme tecniche e dei formati

Art. 6

Gestione e aggiornamento delle norme tecniche e dei formati

In vigore dal 18 lug 2018
Gestione e aggiornamento delle norme tecniche e dei formati 1.   Tutti gli Stati membri designano uno sportello unico cui possono essere rivolte tutte le richieste, le domande e le comunicazioni riguardanti l'applicazione della presente decisione e notificano le informazioni relative a tale sportello all'ufficio europeo di coordinamento per EURES tramite i loro uffici di coordinamento nazionali per EURES. 2.   Il gruppo di coordinamento per EURES di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589 procede una volta all'anno a un riesame dell'applicazione della presente decisione. 3.   L'ufficio europeo di coordinamento per EURES può aggiornare le norme tecniche e i formati di cui all', paragrafo 2, se ciò è necessario per l'efficacia dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune. 4.   Prima di adottare una nuova versione delle norme tecniche e dei formati e renderli disponibili sull'Extranet del portale EURES, l'ufficio europeo di coordinamento per EURES consulta formalmente il gruppo di coordinamento per EURES.
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