Art. 3 · Elaborazione delle tavole di corrispondenza

Art. 3

Elaborazione delle tavole di corrispondenza

In vigore dal 18 lug 2018
Elaborazione delle tavole di corrispondenza 1.   Gli Stati membri che usano le classificazioni nazionali, regionali o settoriali quando registrano informazioni relative a occupazioni, capacità o competenze nei sistemi nazionali per le offerte di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro connessi al singolo canale coordinato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/589, allo scopo di renderle disponibili sul portale EURES in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, elaborano e utilizzano tavole di corrispondenza a lettura ottica per ciascuna di tali classificazioni nazionali, regionali e settoriali e la classificazione europea adottata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/589. 2.   Gli Stati membri elaborano dette tavole in conformità delle norme tecniche e dei formati comuni per consentire un efficace funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune di cui all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/589. 3.   Le norme tecniche e i formati di cui al paragrafo 2 constano dei seguenti elementi: a) la serie di informazioni da includere nelle tavole di corrispondenza; b) la sintassi per esprimere tale serie di informazioni. 4.   L'ufficio europeo di coordinamento per EURES trasmette e rende disponibili le norme tecniche e i formati di cui al paragrafo 2 sull'Extranet del portale EURES (3). 5.   A norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/589, la Commissione europea e l'ufficio europeo di coordinamento per EURES forniscono sostegno agli Stati membri per stabilire le corrispondenze. In particolare, viene resa disponibile un'applicazione per aiutare a redigere e aggiornare inventari e tavole di corrispondenza. 6.   Gli Stati membri che utilizzano la classificazione europea a livello nazionale, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/589, non sono tenuti ad elaborare le tavole di corrispondenza di cui alla presente decisione. 7.   In base alle procedure di cui all', l'ufficio europeo di coordinamento per EURES può aggiornare le norme tecniche e i formati.
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