Art. 3 · Aggiornamento dell'elenco

Art. 3

Aggiornamento dell'elenco

In vigore dal 18 lug 2018
Aggiornamento dell'elenco 1.   Per rispecchiare i cambiamenti nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella formazione o nella terminologia, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, riesamina periodicamente la necessità di aggiornare l'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea da utilizzare per il funzionamento del portale EURES. 2.   Prima di proporre di adottare una versione aggiornata dell'elenco delle occupazioni e delle capacità e competenze della classificazione europea di cui all', modificando o integrando la presente decisione, la Commissione consulta il gruppo di coordinamento per EURES, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589, e il gruppo di lavoro degli Stati membri sull'ESCO. 3.   Correzioni di lieve entità degli elenchi non sono considerate adozioni di nuove versioni aggiornate della classificazione. La Commissione informa tuttavia gli Stati membri tramite il gruppo di coordinamento per EURES e il gruppo di lavoro degli Stati membri sull'ESCO con largo anticipo, almeno 30 giorni prima di qualsiasi correzione di lieve entità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2018:1020:oj#art-3