Art. 1
In vigore dal 16 lug 2018
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti («comitato direttivo») si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo accluso alla presente decisione.
Lievi modifiche di tale progetto di decisione possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione in sede di comitato direttivo senza un'ulteriore decisione da parte del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:232:oj#art-1