Art. 2
In vigore dal 4 lug 2018
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «piccoli ruminanti»: qualsiasi animale delle specie ovina o caprina;
b) «sottoprodotti di origine animale»: i sottoprodotti di origine animale di cui all', punto 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
c) «prodotti derivati»: i prodotti derivati di cui all', punto 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Si applicano inoltre le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Storico versioni
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