Art. 7 · Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

Art. 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

In vigore dal 25 giu 2018
Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2018:908:oj#art-7