Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 giu 2018
La posizione comune 2002/400/PESC è modificata come segue: (1) L' è sostituito dal seguente: « La presente posizione comune riguarda 13 palestinesi appartenenti al gruppo di palestinesi, riguardo ai quali il 5 maggio 2002 è stato raggiunto un memorandum d'intesa tra l'autorità palestinese e il governo di Israele per l'evacuazione pacifica della Basilica della Natività di Betlemme, e che hanno accettato di essere trasferiti temporaneamente in Stati membri dell'Unione europea ed essere accolti da questi ultimi.»; (2) l' è sostituito dal seguente: « I 13 palestinesi di cui all' sono accolti in via temporanea ed esclusivamente per ragioni umanitarie dagli Stati membri seguenti: Belgio, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Cipro e Portogallo.».
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