Art. 2 · Modifiche della direttiva 86/278/CEE

Art. 2

Modifiche della direttiva 86/278/CEE

In vigore dal 30 mag 2018
Modifiche della direttiva 86/278/CEE La direttiva 86/278/CEE è così modificata: 1) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis per modificare gli allegati allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Il primo paragrafo non si applica ai parametri e ai valori di cui agli allegati I A, I B e I C, tutti gli elementi che possono influire sulla valutazione di tali valori, nonché i parametri di cui agli allegati II A e II B.»; 2) l’articolo 14 è soppresso; 3) l’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. (*4)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3)." (*5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 15 bis 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 4 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*6). 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. (*6)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;" 5) all’articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull’applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Le relazioni settoriali sono redatte sulla base di un questionario o di uno schema adottato dalla Commissione sotto forma di atti di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è inviata alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.».
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