Art. 2
In vigore dal 14 mag 2018
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione indicata nell' è espressa dagli Stati membri che sono tutti membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto negli interessi dell'Unione.
2. Modifiche di lieve entità alla posizione di cui all' possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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