Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 mag 2018
Ai fini della presente decisione si intende per: 1. «servizi professionali di pulizia ordinaria», servizi professionali di pulizia erogati almeno con cadenza mensile, fatta eccezione per la pulizia dei vetri, considerata ordinaria qualora sia effettuata con cadenza almeno trimestrale; 2. «prodotti per la pulizia non diluiti», prodotti da diluirsi prima dell'uso, con un tasso di diluizione almeno pari a 1:100; 3. «accessori per la pulizia», prodotti riutilizzabili per la pulizia, quali stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e secchi per l'acqua; 4. «microfibra», fibra sintetica di titolazione inferiore a un denaro o dtex/filo; 5. «locali del richiedente», i locali presso cui il richiedente svolge le mansioni amministrative e organizzative connesse all'attività; 6. «mansioni di pulizia degli ambienti interni con Ecolabel UE», le mansioni svolte dal personale, facenti parte del contratto del servizio professionale ordinario di pulizia di ambienti interni.
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