Art. 6 · Riesame

Art. 6

Riesame

In vigore dal 26 apr 2018
Riesame Dopo 18 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all', paragrafo 3, il Consiglio procede a un riesame dell'importo di riferimento finanziario di cui all', paragrafo 1, riguardo all'importo ritenuto necessario per soddisfare le richieste delle missioni civili in ambito PSDC, per le attrezzature e i mezzi in aggiunta ai relativi quantitativi conservati nella riserva strategica, al fine di garantire che l'importo di riferimento finanziario tenga debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze di tali missioni. Il riesame deve inoltre tenere conto dell'evolversi delle esigenze di altri interventi operativi dell'Unione e degli RSUE.
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