Art. 2
Installazione di una capacità di deposito
In vigore dal 26 apr 2018
Installazione di una capacità di deposito
1. Per le finalità di cui all', è installata una capacità di deposito, che svolge le funzioni seguenti:
a)
acquisire, stoccare, manutenere e ricostituire una riserva strategica di attrezzature e mezzi essenziali, quali indicati nell'allegato;
b)
acquisire, stoccare, manutenere e mettere a disposizione attrezzature e mezzi essenziali nuovi e usati, nonché fornire servizi di supporto, quali indicati nell'allegato, per le missioni civili in ambito PSDC, ivi compresi le attrezzature e i mezzi recuperati da tali altre missioni.
2. La capacità di deposito può anche provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio, alla manutenzione e alla messa a disposizione, a fini di missioni civili in ambito PSDC, di attrezzature e mezzi pertinenti aventi caratteristiche e utilizzi analoghi a quelli indicati nell'allegato.
3. La capacità di deposito può anche provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio e alla messa a disposizione, a fini di missioni civili in ambito PSDC, di attrezzature e mezzi usati, recuperati da altre missioni, aventi caratteristiche e utilizzi differenti da quelli indicatinell'allegato.
4. La capacità di deposito può inoltre svolgere, ove opportuno, le funzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 2 e 3, per quanto riguarda altri interventi operativi dell'Unione e degli RSUE.
Storico versioni
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