Art. 1
Obiettivi
In vigore dal 26 apr 2018
Obiettivi
1. Al fine di assicurare lo spiegamento rapido di attrezzature e mezzi essenziali e la fornitura di adeguati servizi di supporto per le sue missioni di gestione civile delle crisi, nonché di garantire a dette missioni un accesso rapido e costante a tali attrezzature e mezzi, l'Unione rafforza le sue capacità tramite l'installazione di una capacità di deposito.
2. La capacità di deposito può inoltre fornire, ove opportuno, lo stesso sostegno in termini di attrezzature, mezzi e servizi, per altri interventi operativi dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28 del trattato, e per gli RSUE.
Storico versioni
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