Art. 2 · Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

Art. 2

Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

In vigore dal 23 apr 2018
Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato 1.   Gli Stati membri garantiscono che chiunque sospetti la presenza dell'organismo specificato nel proprio territorio o ne venga a conoscenza, ne informi immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e fornisca tutte le informazioni pertinenti sulla presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato. 2.   L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione. 3.   L'organismo ufficiale responsabile, qualora sia stato informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza effettiva o sospetta. 4.   Gli Stati membri garantiscono che chiunque abbia sotto il suo controllo vegetali che possono essere stati infestati dall'organismo specificato sia immediatamente informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.
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