Art. 2
Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato
In vigore dal 23 apr 2018
Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato
1. Gli Stati membri garantiscono che chiunque sospetti la presenza dell'organismo specificato nel proprio territorio o ne venga a conoscenza, ne informi immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e fornisca tutte le informazioni pertinenti sulla presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato.
2. L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione.
3. L'organismo ufficiale responsabile, qualora sia stato informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza effettiva o sospetta.
4. Gli Stati membri garantiscono che chiunque abbia sotto il suo controllo vegetali che possono essere stati infestati dall'organismo specificato sia immediatamente informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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