Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 apr 2018
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: a) «supplemento al certificato», un documento accluso a un certificato di istruzione e formazione professionale o a un certificato professionale rilasciato dalle autorità od organismi competenti allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi — soprattutto in un altro paese — dei risultati di apprendimento ottenuti dal titolare della qualifica come pure della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status dell'istruzione e della formazione completata e delle competenze acquisite; b) «supplemento al diploma», un documento allegato a un diploma di istruzione superiore rilasciato dalle autorità od organismi competenti allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi — soprattutto in un altro paese — dei risultati di apprendimento ottenuti dal titolare della qualifica come pure della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status dell'istruzione e della formazione completata e delle competenze acquisite; c) «supplementi Europass», una serie di documenti, come ad esempio i supplementi al diploma e i supplementi al certificato, rilasciati dalle autorità od organismi competenti; d) «orientamento», un processo continuativo che consente alle persone di identificare le proprie capacità, competenze e interessi attraverso una serie di attività individuali e collettive che servono a prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione e a gestire i propri percorsi personali nell'ambito dell'istruzione, del lavoro e in altri contesti in cui è possibile acquisire o sfruttare tali capacità e competenze; e) «dimensione europea dell'orientamento», la cooperazione e il sostegno a livello di Unione volti a rafforzare politiche, sistemi e pratiche di orientamento all'interno dell'Unione; f) «qualifica», il risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità o l'organismo competente stabilisce che i risultati di apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti; g) «valutazione delle competenze», il processo o il metodo utilizzato per valutare, misurare e infine descrivere, mediante l'autovalutazione o la valutazione certificata da terzi o entrambe, le competenze individuali acquisite in contesti formali, non formali o informali; h) «autovalutazione delle competenze», il processo di riflessione sistematica della persona sulle proprie competenze tramite il riferimento a descrizioni fisse delle competenze; i) «analisi del fabbisogno di competenze», l'analisi quantitativa o qualitativa disponibile di dati aggregati sulle competenze da fonti esistenti relative al mercato del lavoro e delle corrispondenti opportunità di apprendimento nel sistema di istruzione e formazione, che può contribuire all'orientamento e alla consulenza, alle procedure di assunzione, alla scelta del percorso di studi, di formazione e di carriera professionale; j) «servizi di autenticazione», processi tecnici, quali le firme elettroniche e l'autenticazione di siti web, che consentono agli utenti di verificare le informazioni, come ad esempio l'identità, attraverso Europass; k) «interoperabilità tecnica», la capacità dei sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione di interagire in modo da consentire la condivisione di informazioni, mediante un accordo fra tutte le parti e i titolari delle informazioni; l) «convalida», il processo mediante il quale un'autorità o un organismo competente conferma che un individuo ha acquisito, anche in un contesto di apprendimento non formale e informale, risultati dell'apprendimento misurati in relazione a uno standard appropriato e che si articola in quattro fasi distinte, vale a dire individuazione, documentazione, valutazione e certificazione dei risultati della valutazione sotto forma di qualifica piena, crediti o qualifica parziale, ove opportuno e in funzione delle circostanze nazionali; m) «standard aperti», standard tecnici che sono stati elaborati nell'ambito di un processo collaborativo e sono stati pubblicati per essere utilizzati liberamente da tutti i soggetti interessati; n) «piattaforma online», un'applicazione basata sul web che fornisce informazioni e strumenti agli utenti finali e permette loro di portare a termine compiti specifici online; o) «dati personali», informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile.
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