Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 apr 2018
La presente decisione si applica dal 1o luglio 2018 al 31 dicembre 2021. Qualora ritenesse necessaria la proroga delle deroghe di cui agli , congiuntamente alla domanda di proroga l'Italia presenta alla Commissione una relazione che valuta la misura in cui le misure nazionali di cui all' sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Tale relazione valuta altresì l'incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri e costi amministrativi facenti capo a essi.
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