Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 apr 2018
Definizioni Alla presente decisione si applicano le definizioni di cui all' della decisione (UE, Euratom) 2017/46. Ai fini della presente decisione si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1. «autorità di approvazione degli apparati crittografici» (CAA), funzione assunta dall'autorità di sicurezza della Commissione posta sotto l'autorità del direttore generale delle Risorse umane e della sicurezza; 2. «connessione a una rete esterna», qualsiasi connessione per le comunicazioni elettroniche tra la rete interna della Commissione e qualsiasi altra rete, compreso Internet. Da questa definizione sono escluse le reti di terzi che, da contratto, sono fornite per essere integrate nella rete interna della Commissione; 3. «deposito della chiave presso terzi (key escrow)», procedura per l'archiviazione di copie delle chiavi crittografiche presso una o più parti separate, che garantisce la separazione delle funzioni, per consentirne il recupero qualora venga persa la copia operativa. Le chiavi possono essere divise in due o più parti, ciascuna delle quali è depositata presso una parte diversa per garantire che nessuna delle parti possegga da sola l'intera chiave; 4. «RASCI», acronimo per la distribuzione delle responsabilità basata sui seguenti indicatori di attribuzione: a)   «responsabile» (responsible, R): che ha l'obbligo di agire e prendere decisioni per conseguire i risultati richiesti; b)   «tenuto a rispondere» (accountable, A): che deve rendere conto di azioni, decisioni e prestazioni; c)   «tenuto a fornire un sostegno» (supports, S): che ha l'obbligo di cooperare con la persona responsabile di eseguire il compito; d)   «consultato» (consulted, C): che è consultato per fornire consigli o pareri; e)   «informato» (informed, I): che è tenuto al corrente delle pertinenti informazioni.
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