Art. 9 · Obblighi in materia di relazioni annuali

Art. 9

Obblighi in materia di relazioni annuali

In vigore dal 28 feb 2018
Obblighi in materia di relazioni annuali Al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2019, gli Stati membri che hanno manipolato partite di salamandre nell'anno precedente comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative a tale periodo, operando una distinzione tra informazioni relative agli scambi all'interno dell'Unione e informazioni relative all'introduzione nell'Unione di partite di salamandre: a) il numero di unità epidemiologiche in cui è stato confermato almeno un caso di Bsal; b) il numero di unità epidemiologiche sottoposte a trattamento senza che sia stato confermato alcun caso di Bsal; c) qualsiasi altra informazione da essi ritenuta pertinente in relazione ai test, al trattamento o alla manipolazione delle partite nonché all'attuazione della presente decisione.
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