Art. 5
Attestato relativo allo stabilimento di destinazione adeguato
In vigore dal 28 feb 2018
Attestato relativo allo stabilimento di destinazione adeguato
Gli Stati membri provvedono affinché i posti d'ispezione frontalieri non ammettano l'introduzione nell'Unione di partite di salamandre, a meno che gli importatori o i loro rappresentanti non presentino un attestato scritto, redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione, firmato dalla persona fisica o giuridica responsabile dello stabilimento di destinazione adeguato, in cui siano riportati:
a)
il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione adeguato;
b)
l'indicazione che lo stabilimento di destinazione adeguato soddisfa le condizioni minime di cui all'allegato II;
c)
l'indicazione che la partita di salamandre sarà ammessa in quarantena.
Storico versioni
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