Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 feb 2018
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «salamandre»: tutti gli anfibi dell'ordine Caudata; b) «Bsal»: il fungo Batrachochytrium salamandrivorans (regno Fungi, Phylum Chytridiomycota, ordine Rhizophydiales); c) «unità epidemiologica»: un gruppo di salamandre con la stessa probabilità di esposizione al Bsal; d) «quarantena»: il mantenimento di salamandre in isolamento senza contatto diretto o indiretto con salamandre che si trovano al di fuori della loro unità epidemiologica, al fine di impedire la diffusione del Bsal mentre gli animali in isolamento sono tenuti sotto osservazione per un periodo definito, sottoposti a test e, se del caso, a trattamento; e) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile delle salamandre, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia; f) «stabilimento adeguato»; locali: i) in cui le salamandre sono tenute in quarantena prima di essere spedite in un altro Stato membro o dopo la loro introduzione nell'Unione; e ii) registrati dall'autorità competente prima della data di inizio della quarantena; g) «test diagnostico adeguato»: una prova di reazione a catena della polimerasi quantitativa in tempo reale (qPCR) con i primer STerF e STerR specifici per specie per amplificare un frammento di DNA del Bsal di 119 nucleotidi; h) «documento veterinario comune di entrata» o «DVCE»: il documento di notifica dell'arrivo degli animali nell'Unione di cui all' del regolamento (CE) n. 282/2004, redatto secondo il modello di cui all'allegato I di detto regolamento e gestito attraverso il sistema informatico veterinario integrato denominato TRACES; i) «caso confermato di Bsal»: conferma, attraverso il test diagnostico adeguato, della presenza del Bsal o di suo materiale genetico nei tessuti delle salamandre o su di essi.
Storico versioni

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