Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 feb 2018
Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, la Repubblica ellenica, lo Stato di Israele, la Repubblica italiana, il Regno di Norvegia, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
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