Art. 2
In vigore dal 15 feb 2018
Per un periodo transitorio che termina il 15 aprile 2018 gli Stati membri accettano le partite di selvaggina d'allevamento provenienti dal Sud Africa e dallo Zimbabwe, a condizione che l'importatore possa dimostrare che dette partite sono state certificate e spedite nell'Unione prima del 1o marzo 2018 in conformità alla decisione 2011/163/UE.
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