Art. 7 · Gestione dei terreni

Art. 7

Gestione dei terreni

In vigore dal 8 feb 2018
Gestione dei terreni 1.   Le superfici prative temporanee sono arate in primavera. 2.   Indifferentemente dal tipo di suolo, l'aratura dei prati è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto. 3.   La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell'azoto atmosferico. Ciò non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle altre leguminose con sottosemina di erba.
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