Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 feb 2018
1.   Gli Stati membri utilizzano i modelli di cui all' della presente decisione a decorrere dal 20 luglio 2018 al più tardi. Gli Stati membri possono utilizzare i modelli di cui all' della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 fino al 19 luglio 2018. 2.   Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all' della presente decisione a decorrere dal 1o settembre 2018. Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all' della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 fino al 31 agosto 2018.
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