Art. 2
Rinnovo dell'autorizzazione
In vigore dal 21 dic 2017
Rinnovo dell'autorizzazione
In conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione si rinnova l'autorizzazione di immissione in commercio dei seguenti prodotti:
a)
gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da granturco 1507;
b)
i mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da granturco 1507;
c)
il granturco 1507 nei prodotti che lo contengono o ne sono costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli previsti alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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