Art. 2 · Rinnovo dell'autorizzazione

Art. 2

Rinnovo dell'autorizzazione

In vigore dal 21 dic 2017
Rinnovo dell'autorizzazione In conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione si rinnova l'autorizzazione di immissione in commercio dei seguenti prodotti: a) gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da granturco 1507; b) i mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da granturco 1507; c) il granturco 1507 nei prodotti che lo contengono o ne sono costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli previsti alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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