Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 21 dic 2017
Etichettatura
1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «soia».
2. La dicitura «non destinata alla coltivazione» figura sull'etichetta del prodotto e nei documenti di accompagnamento dei prodotti che contengono o sono costituiti da soia FG72 × A5547-127, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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