Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 21 dic 2017
Autorizzazione
Ai fini dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti prodotti:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da soia DAS-68416-4;
b)
mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia DAS-68416-4;
c)
soia DAS-68416-4 in prodotti contenenti o costituiti da tale soia per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2017:2449:oj#art-2