Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 dic 2017
Le seguenti misure comprese nel campo di applicazione della presente decisione non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea: a) il trasferimento di beni di importo pari a 1,1 miliardi di euro sequestrati nel corso di un procedimento penale nei confronti dei precedenti proprietari dell'Ilva, attuato ai sensi dell'accordo transattivo privato sottoscritto con l'Ilva stessa; b) il decreto legge n. 101/2013, dell'11 agosto 2014, e il suo articolo 12, punto 5, relativo alla prededucibilità dei prestiti, nella misura in cui si applica ad un prestito privato di 250 milioni di EUR; c) l'accordo transattivo relativo all'importo di 156 milioni di EUR raggiunto tra Fintecna e l'Ilva il 5 marzo 2015 sulla base del decreto-legge n. 1/2015, a decorrere dal 4 marzo 2015.
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