Art. 4

Art. 4

In vigore dal 20 dic 2017
Per un periodo transitorio che termina il 1o marzo 2018, possono continuare a essere introdotti nell'Unione gli uccelli da compagnia accompagnati da un certificato veterinario rilasciato prima di tale data ed entro il periodo di validità conformemente al modello di certificato veterinario di cui all'allegato II e alla dichiarazione di cui all'allegato III della decisione 2007/25/CE, nella versione precedente le modifiche apportate a tale decisione a norma dell' della presente decisione.
Storico versioni

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