Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 dic 2017
La decisione 2007/25/CE è così modificata: 1) all', paragrafo 1, lettera b): a) i punti ii), iii) e iv) sono sostituiti dai seguenti testi: «ii) dopo l'importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell'articolo 6, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione (*1), o iii) negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7; i vaccini devono essere stati approvati per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore, oppure iv) prima dell'esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a una prova per individuare l'antigene o il genoma H5 e H7 dell'influenza aviaria come previsto al capitolo sull'influenza aviaria del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'OIE regolarmente aggiornato, effettuata su un campione prelevato non prima del terzo giorno d'isolamento e (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).»;" b) è aggiunto un nuovo punto v): «v) siano portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione e non siano autorizzati a partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per il periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione, ad eccezione degli spostamenti dopo l'importazione nell'Unione in una struttura di quarantena riconosciuta di cui al punto ii).»; 2) all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Qualora da tali controlli risulti che gli animali non soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione, si applica l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). (*2)  Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).»;" 3) all'articolo 6, la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018»; 4) nell'allegato II, la parte II del modello di certificato veterinario è così modificata: a) il punto 3 è sostituito dal seguente: «[3. Il volatile/i volatili soddisfa(no) almeno una delle seguenti condizioni: (1) [proviene/provengono da un paese terzo che figura nell'allegato I, parte 1, o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 ed è stato confinato/sono stati confinati nel luogo precisato al punto I.11 sotto controllo ufficiale per almeno 30 giorni prima dell'invio ed efficacemente protetto/protetti da contatti con altri uccelli;] (1) oppure [è stato vaccinato/sono stati vaccinati in data … [gg/mm/aaaa] e rivaccinato/rivaccinati il … [gg/mm/aaaa] contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7 negli ultimi 6 mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio, conformemente alle istruzioni del produttore. Il vaccino usato/i vaccini usati non è/sono un vaccino vivo/vaccini vivi ed è approvato/sono approvati per le specie interessate nel paese terzo di invio o almeno in uno Stato membro dell'Unione europea;] (1) oppure [è stato isolato/sono stati isolati per almeno 10 giorni prima dell'esportazione e sottoposto/sottoposti a una prova per individuare l'antigene o il genoma H5 e H7 dell'influenza aviaria, come previsto al capitolo 2.3.4 del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'OIE, regolarmente aggiornato, effettuata su un campione prelevato in data … [gg/mm/aaaa], non prima del terzo giorno d'isolamento;] e è portato/sono portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione europea e non dovrà/dovranno partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per il periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione.] (1) oppure [3. Il proprietario/la persona responsabile dell'uccello/degli uccelli ha dichiarato di aver predisposto una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione, dopo l'ingresso nell'Unione europea, presso un impianto o stazione di quarantena riconosciuti conformemente all'articolo 6, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013»; b) il punto 4.1 è sostituito dal seguente: «4.1. L'uccello/Gli uccelli rientra(no) tra gli “animali da compagnia” a norma dell', lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 destinati a movimenti a carattere non commerciale.»; 5) all'allegato III è aggiunto il seguente punto 5: «5. L'uccello/Gli uccelli deve essere portato/devono essere portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione e non deve/devono partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili nel periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione, ad eccezione degli spostamenti dopo l'ingresso nell'Unione in una struttura di quarantena riconosciuta».
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