Art. 5
In vigore dal 19 dic 2017
I singoli aiuti concessi ai sensi delle misure di cui all', paragrafo 2, lettere a) e c) sono incompatibili e devono essere recuperati, fatto salvo il caso in cui essi soddisfino le condizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:1116:oj#art-5