Art. 3
In vigore dal 19 dic 2017
1. I seguenti elementi del regime di imposta sul tonnellaggio sono incompatibili con il mercato interno:
a)
l'ammissibilità a beneficiare dell'imposizione sul tonnellaggio per il reddito generato dall'esercizio di chiatte non motorizzate, impianti di trivellazione del petrolio e pescherecci;
b)
l'ammissibilità a beneficiare dell'imposta sul tonnellaggio per i redditi generati dalle navi da rimorchio e da dragaggio e dal noleggio a scafo nudo senza restrizioni;
c)
l'ammissibilità a beneficiare dell'imposta sul tonnellaggio per le navi soggette a noleggio a tempo/viaggio senza restrizioni;
d)
l'ammissibilità a beneficiare dell'imposta sul tonnellaggio per le entrate derivanti da attività ausiliarie senza la restrizione secondo la quale la maggior parte del tonnellaggio delle entrate soggette a imposta sul tonnellaggio debbano originare da attività di trasporto marittimo primarie e la mancanza di meccanismi messi in atto per garantire che i servizi a terra siano forniti a condizioni di mercato;
e)
l'ammissibilità a beneficiare dell'imposta sul tonnellaggio per le imprese attive nei trasporti marittimi senza applicazione del requisito secondo il quale le organizzazioni di trasporto marittimo soggette a imposizione sul tonnellaggio che hanno nella loro flotta anche navi battenti bandiera non del SEE devono aumentare o mantenere la quota di tonnellaggio battente bandiera del SEE della flotta nel caso in cui tale quota sia inferiore al 60 %;
f)
l'ammissibilità a beneficiare dell'imposta sul tonnellaggio per «qualsiasi altra attività che possa essere prescritta»;
g)
l'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita o dal trasferimento di navi applicata ai residenti maltesi.
2. Anche le seguenti misure sono incompatibili con il mercato interno:
a)
l'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni in società di navigazione applicate ai residenti maltesi;
b)
l'esenzione dall'imposta sul reddito per i redditi da interessi o per altri redditi di istituti finanziari in relazione al finanziamento di società di navigazione o di navi soggette all'imposta sul tonnellaggio;
c)
l'esenzione dai diritti da corrispondere su documenti e trasferimenti per il trasferimento di partecipazioni in organizzazioni di trasporto marittimo per i residenti maltesi;
d)
l'esenzione dal pagamento di imposte a discrezione ministeriale.
Malta sopprime tali esenzioni fiscali dalla sua legislazione e adatta la portata del regime di imposta sul tonnellaggio come specificato negli impegni stabiliti nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:1116:oj#art-3