Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 dic 2017
1.   L'Austria e la Romania sono autorizzate ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Panama, dell'Uruguay, della Colombia e di El Salvador alla convenzione dell'Aia del 1980. 2.   L'Austria e la Romania, non oltre il 19 dicembre 2018, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Panama, dell'Uruguay, della Colombia e di El Salvador alla convenzione dell'Aia del 1980, da formulare come segue: «La [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione di Panama, dell'Uruguay, della Colombia e di El Salvador alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2017/2464 del Consiglio.» 3.   L'Austria e la Romania informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione di Panama, dell'Uruguay, della Colombia e di El Salvador alla convenzione dell'Aia del 1980 e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal deposito.
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