Art. 7
In vigore dal 18 dic 2017
Onde permettere all'Agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, la Serbia accorda i medesimi privilegi e immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5, 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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