Art. 4
In vigore dal 18 dic 2017
1. La Serbia designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, ma senza diritto di voto.
2. La Serbia designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.
3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, la Serbia comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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