Art. 7 · Verifica dell'autenticità dei prodotti del tabacco

Art. 7

Verifica dell'autenticità dei prodotti del tabacco

In vigore dal 15 dic 2017
Verifica dell'autenticità dei prodotti del tabacco 1.   Gli Stati membri si assicurano di disporre dei mezzi necessari per analizzare ciascuna combinazione di elementi di autenticazione di cui permettono l'utilizzo per sviluppare elementi di sicurezza, a norma degli della presente decisione, al fine di determinare se una confezione unitaria di un prodotto del tabacco sia autentica. L'analisi dovrebbe essere effettuata conformemente a criteri di prestazione e a una metodologia di valutazione riconosciuti a livello internazionale, come quelli stabiliti nella norma ISO 12931:2012. 2.   Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco aventi sede nel loro territorio forniscano, su richiesta scritta, campioni dei prodotti del tabacco in quel momento sul mercato. I campioni sono forniti in confezioni unitarie e includono l'elemento di sicurezza applicato. Gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione i campioni dei prodotti del tabacco ricevuti. 3.   Gli Stati membri, su richiesta, si prestano assistenza reciproca per verificare l'autenticità di un prodotto del tabacco destinato al mercato nazionale di un altro Stato membro, anche condividendo eventuali campioni ottenuti in conformità del paragrafo 2.
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