Art. 5
Applicazione degli elementi di sicurezza alle confezioni unitarie
In vigore dal 15 dic 2017
Applicazione degli elementi di sicurezza alle confezioni unitarie
1. Gli Stati membri prescrivono che gli elementi di sicurezza siano applicati alle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco mediante una delle seguenti modalità:
a)
apposizione;
b)
stampa;
c)
combinazione di apposizione e stampa.
2. Gli elementi di sicurezza si applicano alle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco in modo tale da:
a)
consentire l'identificazione e la verifica dell'autenticità di una singola confezione unitaria di prodotto del tabacco per l'intero periodo in cui il prodotto è immesso sul mercato;
b)
impedirne qualunque sostituzione, riutilizzo o modifica.
Storico versioni
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