Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 dic 2017
Definizioni
Ai fini della presente decisione, in aggiunta alle definizioni di cui all' della direttiva 2014/40/UE, si applicano le seguenti definizioni:
a) «elemento di autenticazione»: un elemento di un elemento di sicurezza;
b) «palese»: direttamente percepibile da uno o più sensi umani senza ricorso a dispositivi esterni; la categoria «overt» delle soluzioni di autenticazione di cui alla norma ISO 12931: 2012 è considerata rispondente a questa definizione;
c) «seminascosto»: non direttamente percepibile dai sensi umani ma rilevabile da detti sensi mediante il ricorso a dispositivi esterni, come torce UV o penne o pennarelli speciali, che non richiedono conoscenze specialistiche o formazione specialistica; la categoria «covert» delle soluzioni di autenticazione autenticate mediante strumenti disponibili in commercio di cui alla norma ISO 12931: 2012 è considerata rispondente a questa definizione;
d) «nascosto»: non direttamente percepibile dai sensi umani e rilevabile solo con l'uso di strumenti appositi o apparecchiature di laboratorio professionali; le categorie «covert» delle soluzioni di autenticazione che richiedono strumenti appositi o analisi forensi di cui alla norma ISO 12931: 2012 sono considerate rispondenti a questa definizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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