Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 dic 2017
La Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Croazia, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e l'Ungheria sono destinatari della presente decisione.
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